I lavoratori che hanno ricevuto l’incarico dell’attuazione delle misure di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza come prescritto dal D.Lgs 81/08 art. 18 e art. 43 comma 1 lettera b), devono essere formati in base alla classificazione indicata del D.M. 388 del 15 luglio 2003 in conformità a quanto previsto dall’ art. 45 del D. Lgs. 81/08.
Le aziende ovvero le unità produttive che rientrano nel gruppo B/C sono:
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.