Secondo il D. Lgs. 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza Sul Lavoro prevede, all’art. 71 c. 7, che nel caso in cui un lavoratore faccia uso di attrezzature che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro debba provvedere affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente (art 73):
- Alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- Alle situazioni anormali prevedibili.
Come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, tale formazione si configura quale abilitazione all’uso, pertanto non è sostitutiva della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37.