I dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie sono DPI di terza categoria, la categoria che – come indicato del D.Lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992 – comprende i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. E per permettere il loro uso corretto sono obbligatorie l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori.